Leggi a protezione degli animali spiegata da Franco Libero Manco
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Leggi a protezione degli animali: la riflessione del saggista Franco Libero Manco

Avete mai pensato perché un cane o un gatto se subisce un maltrattamento è tutelato dalla legge e invece un coniglio, una mucca e qualsiasi altro animale da reddito, anche se le leggi a tutela degli animali parlano in generale di animali, possono subire qualsiasi violenza fino alla morte, per diventare cibo e finire sulle nostre tavole?

Leggi a protezione degli animali

La risposta ci viene fornita dal saggista e opinionista vegano Franco Libero Manco che in questo importante documento che condividiamo ci fa riflettere e capire l’incoerenza delle leggi a protezioni degli animali.

Leggetelo e comprenderete che gli animali sono tutti uguali, e non dovrebbero esistere differenze.

LA FARSA DELLE LEGGI A PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

“L’assurdità di una legge che da una parte condanna e punisce e dall’altra autorizza e giustifica la violenza agli animali: l’identico meccanismo tra gli schiavi e i padroni di un tempo. Che razza di logica è questa? Maltrattare un animale in un luogo pubblico è condannato dalla legge, ma la stessa legge legittima ogni violenza agli stessi animali nei mattatoi o negli istituti di sperimentazione.

La causa è da ricercare nella retrograda mentalità antropocentrica che usa differenziare gli esseri viventi in categorie in cui alcune devono essere tutelate, altre possono essere fatte a pezzi,  che è come considerare un crimine torturare o uccidere un europeo ma ritenere un fatto del tutto normale se le stesse violenze vengono inflitte ad un asiatico.

E così con l’avallo della legge miliardi di animali subiscono la più brutale, crudele distruzione del corpo con la mattazione, la vivisezione, la caccia, la pesca ecc. violando non solo ogni loro diritto naturale ma giustificando il più disumano trattamento: quello della tortura e del’uccisione cruenta.

La società umana ha da poco iniziato a tutelare alcune specie animali della immensa folla dei viventi: estendere i medesimi diritti ai restanti è chiedere troppo, anche se la differenza tra un vitellino ed un cane è solo nella forma del corpo ma la sofferenza percepita è identica. Perché allora si trattano in modo differente violenze analoghe? Perché l’agnellino può essere fatto a pezzi e arrostito e il cane tutelato?

Come è possibile considerare esecrabile alla medesima offesa inflitta al gatto e considerarla legittima se inflitta al coniglio? Come è possibile considerare un delitto la violenza su un cane ed essere consentita se la stessa viene inflitta nei laboratori di sperimentazione?”

Il comma 2 dell’art. 1 dei regolamenti comunali del Comune di Roma recita: Il Comune di Roma riconosce negli animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche… E non parla di animali d’affezione ma di animali. E dov’è il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche di un animale negli allevamenti intensivi?”

Cosa dice il comma 1 dell’art. 5

E ancora. Il comma 1 dell’art. 5 recita: …il presente regolamento si applica a tutte le specie animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà…. o dimorano anche temporaneamente nel territorio del comune di Roma.

E il 4° comma dell’art. 7 ribadisce: A tutti gli animali di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, deve essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. Altra norma in stridente contrasto con la realtà cui sono vittime gli animali destinati all’alimentazione umana.

leggi-a-protezione-degli-animaliCosì puntualizzano i successivi articoli dei regolamenti. Comma 1 art 8: è vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali; comma 2: è vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute; comma 4: è vietato tenere gli animali in isolamento, privarli dei necessari contatti sociali intraspecisti ed interspecifici tipici della loro specie; comma 7: è vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione dei casi di trasporto e di ricovero per cure…; comma 12: è vietato trasportare in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze ,ferite o danni fisici anche temporanei… Tutte norme vergognosamente disattese.

Legge 189/2004 Art. 544 recita:  Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Una vera e propria presa in giro a danno dei poveri innocenti e indifesi animali.

“Infine. Come può essere giustificata la tradizione islamica e quella ebraica i cui testi chiedono ai propri fedeli di essere compassionevoli, clementi e caritatevoli verso tutte le creature viventi e che gli animali siano considerati portatori di anima? L’islam chiede ai musulmani di essere compassionevoli verso tutte le forme di vita. Qualsiasi crudeltà verso gli animali è vietata. Ma come conciliare la brutalità dei metodi Halal e  Kosher?”

Ringraziamo Franco Libero Manco per le sue sagge riflessioni e condividiamo le sue parole affinchè possano servire all’umanità.

di Antonella Tomassini

 

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